http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA14/
Integrazione al reddito per superare condizioni di
difficoltà economiche del nucleo familiare.
La Misura consiste in un intervento monetario di
integrazione al reddito erogato nell’ambito di un percorso concordato e
definito nel patto di inclusione finalizzato a superare le condizioni di
difficoltà del nucleo familiare beneficiario.
La Misura è attuata in via sperimentale dal Servizio sociale
dei Comuni, in collaborazione con i servizi pubblici regionali competenti in
materia di lavoro (Centri regionali per l'impiego e Centri regionali per
l'orientamento), per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di entrata in
vigore del regolamento (22.10.2015).
Beneficiari
Beneficiari della Misura sono i nuclei familiari, anche se
composti da una sola persona, come definiti ai fini dell'Indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) e risultanti dalla dichiarazione
sostitutiva unica (DSU), che sono in possesso di particolari requisiti previsti
dalla legge e dal regolamento.
Requisiti
Possono accedere alla Misura i nuclei familiari che
possiedono, alla data di presentazione della domanda e per tutto il periodo di
concessione della misura, i seguenti requisiti:
- avere almeno un componente residente in Friuli Venezia
Giulia da almeno ventiquattro mesi continuativi;
- avere un ISEE ordinario ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 159/2013, ovvero un ISEE corrente ai
sensi dell’articolo 9 del decreto medesimo, inferiore o uguale a 6.000 euro;
- i componenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di
età sono disponibili ad aderire a un percorso concordato finalizzato a superare
le condizioni di difficoltà del nucleo familiare;
- non avere componenti che siano stati destinatari, nei
diciotto mesi antecedenti la presentazione della domanda di accesso alla
Misura, di provvedimenti di decadenza dalla Misura stessa o da altre
prestazioni di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, ai sensi
della vigente normativa in materia di rilascio di dichiarazioni mendaci e uso
di atti falsi;
- non avere componenti che siano intestatari di autovetture
soggette all’addizionale erariale della tassa automobilistica di cui
all’articolo 23, comma 21, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito con modificazioni dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, in ogni caso di cilindrata non superiore a 2.000
cc se alimentate a benzina o 2.500 cc se diesel, nonché di motoveicoli di
cilindrata superiore a 750 cc;
- non avere componenti che siano intestatari di navi e
imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed
attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8
luglio 2003, n. 172);
- non avere componenti che siano beneficiari, nello stesso
periodo nel quale la Misura è concessa, di altri trattamenti economici, anche
fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a
qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, il
cui valore complessivo sia superiore a 600 euro mensili, elevati a 900 euro in
caso di presenza nel nucleo di persona non autosufficiente, come definita ai
fini ISEE e risultante nella DSU;
- non avere componenti che hanno beneficiato del Fondo di
solidarietà regionale nei 60 giorni precedenti alla presentazione della domanda
di accesso alla Misura.
Richiedente
Il richiedente è il componente del nucleo familiare che
presenta la domanda.
Dove presentare la domanda
La domanda va presentata dal richiedente al Servizio sociale
dei Comuni (SSC) del Comune di residenza.
La domanda contiene la dichiarazione di impegno,
sottoscritta dal richiedente, all'adesione al patto di inclusione da parte dei
componenti del nucleo.
Modello di domanda
Servizi sociali dei Comuni (SSC)
Patto di inclusione
Il patto di inclusione è un accordo in forma scritta
stipulato fra il soggetto richiedente e il Servizio sociale dei Comuni (SSC).
Alla definizione del patto partecipano anche i Centri regionali per l'impiego e
Centri regionali per l'orientamento.
Nel patto sono contenuti
gli obiettivi di inclusione sociale, di occupabilità, di inserimento
lavorativo e di riduzione dei rischi di marginalità connessi all’intero nucleo
familiare.
Il Patto è sottoscritto per adesione anche dagli altri
componenti maggiorenni del nucleo familiare.
Il patto di inclusione è stipulato entro due mesi dalla
concessione della Misura.
La mancata stipula del patto di inclusione comporta la
decadenza dalla Misura.
Concessione, erogazione e durata della Misura
La Misura è concessa dal Servizio sociale del Comune, entro
30 giorni dalla presentazione della domanda completa di tutti gli elementi.
La Misura ha durata dodici mesi e viene erogata in 6 rate
bimestrali: gennaio-febbraio, marzo-aprile, maggio-giugno, luglio-agosto,
settembre-ottobre, novembre-dicembre.
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